Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Qualora in Reggio Calabria si costituisca un istituto con riconosciute garanzie di solidita', per la costruzione di case economiche, a norma della legge 27 febbraio 1908, n. 89, testo unico, il Ministero dell'interno, d'accordo con quelli di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, potra' anticipare all'istituto stesso, sui proventi dell'addizionale, la somma di lire 500,000.

[2]Le norme per la somministrazione e reintegrazione di tale somma, saranno stabilite con regolamento.

Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-07-28;842~art51 · fonte del testo

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