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[1]Qualora in Reggio Calabria si costituisca un istituto con riconosciute garanzie di solidita', per la costruzione di case economiche, a norma della legge 27 febbraio 1908, n. 89, testo unico, il Ministero dell'interno, d'accordo con quelli di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, potra' anticipare all'istituto stesso, sui proventi dell'addizionale, la somma di lire 500,000.
[2]Le norme per la somministrazione e reintegrazione di tale somma, saranno stabilite con regolamento.
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
