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[1]Per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici da eseguirsi a cura del Ministero dei lavori pubblici, nonche' per quella delle case di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 2, la Cassa dei depositi e prestiti e' autorizzata a fare anticipazioni al tesoro dello Stato per un importo non eccedente la somma di lire 10,000,000 all'interesse normale stabilito dal Ministero del tesoro per i mutui a comuni, provincie e consorzi.
[2]Le somme anticipate, coi relativi interessi, saranno rimborsate sui fondi di cui all'articolo 1, mediante stanziamento della spesa nel bilancio del Ministero del tesoro.
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
