Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Se entro il termine di tre mesi di cui all'articolo 39, quarto capoverso, siano dai titolari di diritti reali o da qualunque altro avente diritto notificate opposizioni al pagamento, senza che siasi addivenuto ad un accordo fra le parti, deve provvedersi, sull'istanza della parte piu' diligente, dal tribunale competente a termine delle leggi civili.
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
