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[1]Diventa definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'ammontare dell'indennita', ove non esistano diritti reali sul fondo espropriato, ne' sia notificata opposizione al pagamento, oppure fra tutte le parti interessate siasi stabilito d'accordo il modo della ripartizione, il prefetto, udito il Consiglio di prefettura, autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario espropriato ed agli aventi diritto.
[2]Ove esistano diritti reali sul fondo espropriato, debitamente inscritti, ma i titolari di essi non abbiano notificato alcuna opposizione nel termine e per gli effetti di cui all'art. 39, quarto capoverso, il prefetto, udito il Consiglio di prefettura, autorizza il pagamento della somma depositata a favore del proprietario espropriato e degli altri aventi diritto, senza alcuna responsabilita' sua o della pubblica amministrazione. Restano pero' salve le eventuali azioni dei terzi verso il proprietario espropriato, a norma della legge comune.
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
