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[1]Alla costruzione delle case degli impiegati dello Stato nei centri urbani di Messina, Reggio Calabria e Palmi, di cui all'articolo 2, lettera b), sara' provveduto a cura del Ministero dei lavori pubblici.

[2]Le case saranno consegnate al demanio dello Stato che le affittera' agli aventi diritto con le norme da stabilirsi dal regolamento.

[3]Le case costruite dal Ministero della guerra saranno amministrate dall'ufficio del genio militare ed assegnate od affittate ai funzionari militari e civili, con le norme da stabilirsi dal regolamento suddetto.

Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-07-28;842~art4 · fonte del testo

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