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[1]Un estratto dei decreti, contemplati nell'articolo 53 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, deve essere inserito, entro il termine di cinque giorni, nel foglio destinato per gli annunzi legali della provincia.
[2]Coloro che hanno ragioni da esperire sull'indennita', possono impugnarla come insufficente nel termine di trenta giorni dalla suddetta inserzione e nei modi indicati dall'articolo 51 della citata legge. L'impugnativa e' fatta avanti il collegio arbitrale, di cui all'articolo 47 della legge 13 luglio 1910, n. 466. Esso, delibato il titolo all'azione, decide sulla misura dell'indennita', salvo all'autorita' giudiziaria di pronunziarsi in sede di opposizione al pagamento sulla sussistenza del diritto asserito.
[3]Scaduto questo termine, senza che siasi proposto richiamo, l'indennita' si avra' rispetto a tutti come definitivamente stabilita nella somma risultante dalla perizia.
[4]Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato, debitamente inscritti prima della trascrizione del decreto prefettizio, deve altresi' provvedersi a cura dell'espropriato ad una notificazione individuale dell'estratto del medesimo decreto ai titolari di essi, nei modi e nella forma stabiliti dal codice di procedura civile.
[5]Nel termine di tre mesi dalla notificazione, i titolari di diritti reali possono far opposizione al pagamento dell'indennita' avanti la competente autorita' giudiziaria.
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
