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Qualora le espropriazioni di cui all'articolo 34 della presente legge siano promosse da amministrazioni comunali non aventi ufficio tecnico costituito, gli effetti di cui all'articolo medesimo saranno attribuiti alle stime compilate per conto di dette amministrazioni da periti privati, sempre che, oltre ad essere state compilate in base a stati di consistenza redatti come sopra, esse abbiano avuto l'approvazione dell'ufficio del genio civile della provincia.
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
