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[1]Almeno dieci giorni prima di procedere alla visita per l'accertamento delle condizioni dei beni da espropriare, i rispettivi proprietari saranno invitati ad intervenirvi con citazione o biglietto, per gli irreperibili, mediante un avviso pubblicato, a cura dell'amministrazione espropriante, all'albo pretorio del comune in cui i beni sono situati.

[2]Detto avviso indichera' i confini, la natura, la quantita', l'allibramento dell'immobile, e possibilmente il numero di mappa, ed il nome e cognome dei proprietari inscritti nei registri catastali, ed in difetto, nei ruoli dell'imposta fondiaria, e stabilira' il giorno della visita.

[3]I proprietari potranno intervenire alla medesima personalmente o mediante rappresentante munito di procura.

[4]La visita avra' luogo con l'assistenza di due testimoni non dipendenti dall'amministrazione espropriante, e residenti nel comune e di essa il rappresentante dell'amministrazione redigera' un verbale, in cui fara' risultare tutte le indicazioni sulla natura e sulle condizioni dell'immobile, che possano servire come elementi per la sua valutazione.

[5]I proprietari avranno diritto di farvi inserire le osservazioni che crederanno del loro interesse, sui particolari della descrizione del fondo.

[6]Non presentandosi i proprietari nel giorno stabilito, si procedera' egualmente alla visita, con l'assistenza dei testimoni sovradetti, la cui firma bastera' a rendere valido il verbale. Esso sara' parimente valido colle stesse firme, quando i proprietari non lo abbiano sottoscritto per qualsiasi altro motivo.

Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-07-28;842~art35 · fonte del testo

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