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Le schede compilate dagli uffici dei genio civile nell'interesse dello Stato, e dagli uffici tecnici provinciali e comunali, in quello delle rispettive amministrazioni, allo scopo di determinare l'indennita' da offrire ai proprietari per tutte le espropriazioni di cui agli articoli 44 e 46 della legge 12 luglio 1910, n. 466, equivalgono, per tutti gli effetti dell'articolo 43 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, alla perizia di cui al precedente articolo 32 della legge medesima, ogni qualvolta siano state redatte in base a stati di consistenza, alla cui compilazione siasi proceduto con le modalita' stabilite dal seguente articolo.
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
