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[1]I bilanci dell'Unione per quanto si riferisce alla costruzione ed all'affitto delle case economiche, saranno sottoposti all'approvazione del Ministero del tesoro, sentito quello dei lavori pubblici, e dovranno essere completamente distinti da quelli che riguardano gli altri oggetti contemplati all'art. 18 della legge 13 luglio 1910, n. 466.
[2]Su nessuna parte di questi ultimi potranno farsi gravare passivita' dipendenti dai primi o viceversa.
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
