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[1]Le case economiche da costruire dovranno contenere appartamenti di non piu' di 4 vani, compresa la cucina, e dovranno sorgere soltanto su aree espropriate dall'Unione in virtu' dell'ultimo capoverso dell'art. 18 della legge 13 luglio 1910, n. 466.
[2]Esse non potranno essere affittate che a persone di fatto residenti a Messina alla data della pubblicazione della presente legge e non potranno essere assoggettate ad ipoteca, cedute od alienate.
[3]Trascorsi dieci anni dalla data della concessione del permesso di abitabilita', le case passeranno in libera proprieta' del comune di Messina.
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
