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[1]Per la costruzione delle case economiche di cui al precedente articolo 29, sara' corrisposta all'Unione messinese la somma di lire 2 milioni, autorizzata dall'articolo 2, lettera c), della presente legge.
[2]La somma predetta sara' somministrata dal Ministero del tesoro a seconda del bisogno, accertato dall'ufficio del genio civile, e dietro richiesta del Ministero dei lavori pubblici.
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
