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[1]La somma di L. 39,500,000 di cui alla lettera a) dell'articolo precedente sara' assegnata per L. 31,100,000 al bilancio del Ministero dei lavori pubblici e per L. 8,400,000 a quello della guerra per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici da servire per uso militare, e per la costruzione di case per l'abitazione degli ufficiali, dei sottufficiali ed altri militari di truppa e degli impiegati civili dell'Amministrazione militare.

[2]Parimente sara' assegnata al bilancio del Ministero della guerra la somma di lire 2,275,000 di cui alla lettera d) dell'articolo medesimo.

[3]Saranno rispettivamente assegnate ai bilanci del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del tesoro le somme di cui alle lettere b) e c).

Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-07-28;842~art3 · fonte del testo

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