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L'Unione messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto, oltre gli scopi indicati dall'art. 18 della legge del 13 luglio 1910, n. 466, ha anche quello di provvedere, nei limiti e con le modalita' di cui agli articoli seguenti, alla costruzione ed all'affitto di case economiche nell'ambito del piano regolatore del centro urbano di Messina.
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
