Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Sono abrogati gli articoli 15, 16 e 17 della legge 13 luglio 1910, n. 466, ed ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge.
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
