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[1]11 Ministero dell'interno, sentita la Commissione incaricata del riparto dei proventi menzionati nell'art. 2 della legge 12 gennaio 1908, n. 12, e' autorizzato ad anticipare all'Unione messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto la somma di lire un milione, esclusivamente per l'acquisto di aree nel perimetro del piano regolatore.
[2]La somma come sopra autorizzata sara' annualmente prelevata, a seconda del bisogno, con decreto del ministro del tesoro, e somministrata a cominciare dall'esercizio finanziario 1911-912.
[3]Il pagamento del prezzo di acquisto dei suoli sara' eseguito direttamente dal tesoro alle persone indicate dall'Unione messinese, in base a nulla osta da rilasciarsi dal prefetto, a richiesta dell'Unione stessa, e previa dichiarazione del delegato del Ministero dei lavori pubblici, di cui all'articolo 42 della legge 13 luglio 1910, n. 466.
[4]La somma anticipata sara' dall'Unione restituita, senza interessi, a rate annuali di lire duecentomila ciascuna, a partire dall'anno finanziario 1918-919 e sara' reintegrata al fondo dei proventi dell'addizionale.
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
