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[1]Il Consiglio di amministrazione dell'Unione puo' essere sciolto su proposta del ministro dei lavori pubblici con decreto Reale, sentiti il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri; e l'amministrazione puo' essere affidata ad un Regio commissario.
[2]La ricostituzione del Consiglio dovra' aver luogo entro il termine di sei mesi dalla data del decreto di scioglimento.
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
