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[1]L'Unione messinese cominciera' a funzionare entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge e sara' amministrata ai sensi dell'art. 19 della legge 13 luglio 1910, n. 466. In luogo pero' dei tre consiglieri eletti dai rappresentanti degli interessati ve ne sara' uno solo nominato dalla Camera di commercio di Messina fra i proprietari di immobili urbani, il quale restera' in carica fino a che non sara' possibile procedere all'elezione dei tre membri suddetti, con le norme che saranno stabilite nel regolamento per l'applicazione della citata legge.
[2]Finche' il Consiglio di amministrazione non sia regolarmente costituito a norma del precedente comma, tutte le attribuzioni ad esso spettanti sono deferite ad un commissario nominato per Regio decreto, su proposta dei ministri dei lavori pubblici, del tesoro e di agricoltura, industria e commercio.
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
