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[1]Sui proventi di cui all'articolo precedente e' autorizzata la spesa di:
- a)lire 39,500,000 in aggiunta a quella gia' disposta coll'articolo 51 della legge 13 luglio 1910, n. 466, per la riparazione, ricostruzione, o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;
- b)lire 6,000,000 per la costruzione nei centri urbani di Messina, Reggio Calabria e Palmi di case per l'abitazione degli impiegati dello Stato, cioe' residenti per ragioni d'ufficio, esclusi quelli dipendenti dal Ministero della guerra;
- c)lire 2,000,000 per la costruzione in Messina di case economiche ai sensi degli articoli dal 29 al 33 della presente legge;
- d)lire 2,275,000 per provvedere al rifornimento dei materiali di proprieta' dell'Amministrazione della guerra perduti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, ed al rimborso delle spese da questa sostenute in tale circostanza.
[2]Le somme come sopra autorizzate saranno annualmente prelevate a seconda del bisogno, con decreto del ministro del tesoro.
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
