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[1]I proprietari e i condomini degli edifici danneggiati o distrutti che siano passati all'Unione a termini degli articoli procedenti, avranno diritto di preferenza di fronte ad ogni altro per l'acquisto degli edifici riparati e di quelli ricostruiti sulle aree appartenenti ad essi ed ai loro danti causa a titolo universale nel giorno 28 dicembre 1908.
[2]Tale diritto potra' essere esercitato soltanto qualora gli interessati facciano all'Unione analoga dichiarazione nel termine di un anno dalla concessione del permesso di abitabilita' dell'edificio ricostruito o riparato; e, nel caso che domandino di esercitarlo piu' condomini, si procedera' fra essi al sorteggio a norma del penultimo capoverso dell'articolo 6 della legge 13 luglio 1910, n. 466.
[3]Il condomino, che abbia conseguito un edificio per sorteggio, non puo' concorrere ad altri sorteggi, se l'edificio da lui acquistato corrisponde a non meno di nove decimi delle antiche quote a lui appartenenti.
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
