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[1]Qualora entro un anno dalla dichiarazione di cui all'art. 13 o dallo sgombro dell'area quando esso sia stato assunto dallo Stato, o dalla assegnazione da parte del municipio dei necessari allineamenti e livelli, nel caso che tanto lo sgombro quanto l'assegnazione avvengano dopo la dichiarazione suddetta, il proprietario o i condomini non abbiano iniziato la ricostruzione o la riparazione, e cio' risulti da certificato dell'ufficio del genio civile, il prefetto con decreto motivato, dichiarera', su richiesta dell'Unione messinese o d'ufficio, improduttiva di effetto la dichiarazione fatta e trasferiti all'Unione tanto l'edificio danneggiato o l'area dell'edificio distrutto, quanto i relativi diritti ai mutui di favore, col solo obbligo per essa di dare al proprietario o ai condomini le carature loro spettanti a norma degli articoli 20 e 21 della legge 13 luglio 1910, n. 466.
[2]Lo stesso avverra' qualora, entro sei mesi dalla prova della proprieta' dell'area occorrente e dallo sgombro di essa, quando questo sia stato assunto dallo Stato, da accertarsi ambedue dal prefetto su conforme parere del genio civile, il proprietario o i condomini espropriati e quelli dei piani o delle parti soprastanti al soffitto del primo piano, non abbiano iniziato la costruzione. In tal caso l'area suddetta passera' all'Unione.
[3]Qualora poi, entro due anni dall'inizio dei lavori, l'edificio non sia completato e il proprietario o i condomini abbiano all'uopo contratto un mutuo di favore, il prefetto su richiesta dell'Unione messinese o d'ufficio, dichiarera', con decreto motivato, il passaggio all'Unione tanto dell'edificio iniziato quanto del mutuo di favore, col solo obbligo in essa di dare al proprietario o ai condomini le carature loro spettanti a norma degli articoli suddetti, tenuto conto delle semestralita' del mutuo eventualmente gia' pagate all'Istituto mutuante, salvi i diritti del consorzio, anche in relazione alle garanzie sussidiarie.
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 10 febbraio 1912
