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Il passaggio all'Unione messinese dei beni, di cui al penultimo comma dell'articolo 10 ed agli articoli 12 e 13, avra' luogo in base a decreto motivato del prefetto, emesso su richiesta dell'Unione messinese e d'ufficio.
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
