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[1]Le dichiarazioni di cui agli articoli 10 e 13, saranno notificate al prefetto ed all'Unione messinese per atto d'ufficiale giudiziario.
[2]Gli usufruttuari, usuari, creditori ipotecari ed enfiteuti, che intendano sostituirsi al proprietario nella stipulazione del mutuo di favore, a norma dell'articolo 3 della legge 13 luglio 1910, n. 466, dovranno fare la dichiarazione condizionata negli stessi termini assegnati rispettivamente ai proprietari.
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
