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[1]Entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge potranno, per atto di ufficiale giudiziario, dichiarare al prefetto ed all'Unione messinese di voler ricostruire o riparare gli edifici di cui all'articolo precedente:
- a)coloro che abbiano la piena proprieta' dell'intera area o dell'intero edificio;
- b)i condomini dell'intera area a dell'intero edificio che dimostrino con atto pubblico di essersi messi d'accordo per la ricostruzione o per la riparazione dell'edificio, ovvero di aver regolato i loro rapporti a norma dell'articolo 6 della legge 13 luglio 1910, n. 466.
[2]Nel caso di edifici, le cui diverse parti o i cui diversi piani appartengano a vari proprietari, l'accordo dovra' limitarsi ai proprietari dei piani o delle parti sottostanti al soffitto del primo piano, con l'eccezione di cui alla lettera c) del presente articolo. I proprietari delle altre parti o degli altri piani saranno tenuti a fare la dichiarazione per la rispettiva unita' o partita catastale;
- c)il proprietario di parti o piani sottostanti al soffitto del primo piano, che voglia costruire su altra area, nell'ambito del piano regolatore e che dimostri di essere gia' proprietario dell'area occorrente e di avere ottenuto il permesso del sindaco, intesa la commissione edilizia.
[3]La dichiarazione impedira' il passaggio all'Unione cosi' degli edifici danneggiati e delle aree degli edifici distrutti come dei relativi diritti ai mutui di favore.
[4]Per i proprietari o condomini di piani o parti soprastanti al soffitto del primo piano la dichiarazione sara' inefficace, se entro due anni dalla pubblicazione della presente legge, non avranno dimostrato di essere proprietari di un'area per la ricostruzione, dentro la periferia del piano regolatore, di un edificio corrispondente alla loro quota. Per gli edifici industriali occorre la dimostrazione di essere proprietari di un'area nell'ambito del territorio del comune. In mancanza di tale dimostrazione passera' all'Unione il diritto al mutuo, e dalle carature da corrispondersi ai proprietari a norma degli articoli 20 e 21 della legge 13 luglio 1910, n. 466, sara' detratto l'ammontare dell'indennizzo per la quota di area, corrisposto dagli altri proprietari o condomini, ai sensi del citato articolo 6.
[5]Qualora non si sia verificato l'accordo od il regolamento di rapporti, di cui al comma b) del presente articolo ed i proprietari o condomini dei piani superiori entrino percio' a far parte dell'Unione questa dovra' corrispondere ai proprietari o condomini dei piani superiori, che dichiarino di voler ricostruire per proprio conto, l'indennizzo per la loro quota di area. Tale indennizzo sara' pagato in carature, diminuendosi proporzionalmente il numero di quelle spettanti ai proprietari o condomini dei piani inferiori.
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 24 aprile 1913
