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[1]Gli edifici danneggiati o distrutti, compresi nel nuovo piano regolatore di Messina e non soggetti, per effetto del piano stesso, a totale o parziale espropriazione, passeranno anche essi all'Unione messinese nel 181° giorno dalla pubblicazione della presente legge, con il relativo diritto ai mutui di favore qualora i proprietari od i condomini non si siano uniformati alle disposizioni dell'articolo seguente.
[2]Resta salvo per i proprietari e per i condomini il diritto alle carature, a norma dei citati articoli 20 e 21 della legge 13 luglio 1910, n. 466.
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
