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[1]Le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano agli edifici che il comune ottenga la facolta' di espropriare, a norma dell'articolo 43 della legge 13 luglio 1910, n. 466.
[2]Coloro che acquistino dal comune le aree risultanti dalle espropriazione suddette, e che, a termini degli articoli 3 e 44 della legge 13 luglio 1910, n. 466 abbiano diritto al mutuo di favore, dovranno, entro un anno dall'acquisto, o dallo sgombro delle aree, quando esso sia stato assunto dallo Stato, o dall'assegnazione da parte del municipio dei necessari allineamenti e livelli, nel caso che tanto lo sgombro quanto l'assegnazione avvengano dopo l'acquisto, iniziare la costruzione sulle aree stesse; ed ultimarla entro due anni dall'inizio.
[3]Ove essi non osservino tali termini, si applicheranno a loro riguardo le disposizioni del primo e secondo comma del successivo art. 16 salve per l'assegnazione delle carature, le norme che saranno stabilite dai ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio d'amministrazione dell'Unione.
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
