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[1]Gli edifici o parti di edifici, danneggiati o distrutti, che, per effetto del nuovo piano regolatore di Messina sono soggetti ad espropriazione totale o parziale, passano, nel 181° giorno della pubblicazione della presente legge, all'Unione messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto, instituita dal titolo 1°, capo II, della legge 13 luglio 1910, n. 466, con i relativi diritti ai mutui di favore ed alle eventuali aree residue; salva l'assegnazione delle carature a chi di ragione, ai sensi degli articoli 20 e 21 della citata legge e tenute presenti le disposizioni di cui al seguente comma terzo.
[2]Sono esclusi da tale passaggio, qualora i proprietari, entro il 180° giorno dalla pubblicazione della presente legge, dichiarino, per atto di ufficiale giudiziario, al prefetto ed all'Unione messinese, di voler ricostruire altrove o sull'area residua, l'edificio danneggiato o distrutto:
- a)gli edifici o parti di edifici, che costituiscano una unita' o partita catastale con reddito imponibile superiore a lire 200;
- b)le parti di uno stesso edificio che costituiscano unita' o partite catastali con reddito imponibile singolo inferiore a lire 200, ma complessivamente superiore a tale somma, e che appartengano, anche per passaggio di proprieta', a qualsiasi titolo avvenuto dopo la pubblicazione della presente legge, ad un sol proprietario;
- c)gli edifici o le parti di vari edifici che costituiscano unita' o partite catastali con reddito imponibile singolo inferiore a lire 200, qualora si verifichino le condizioni di cui alla lettera precedente.
[3]Entro lo stesso termine di 180 giorni tutti i proprietari che, ai termini del precedente comma, non sono ammessi a fare la dichiarazione suddetta o che, pur avendo tale facolta', non intendano avvalersene, debbono dichiarare, per atto d' ufficiale giudiziario, al prefetto ed all'Unione stessa se intendano riscuotere l'indennita' di espropriazione. In mancanza di dichiarazione l'indennita' passera' all'Unione, mentre, in caso contrario, l'ammontare delle carature spettanti al proprietario, a norma dei citati articoli 20 e 21, verra' ridotto di una somma pari a quella rappresentante l'indennita'.
[4]La dichiarazione di cui al secondo comma sara' inefficace, se entro due anni dalla pubblicazione della presente legge il dichiarante non avra' dimostrato di essere proprietario di un'area sufficiente alla ricostruzione dentro la periferia del piano regolatore.
[5]Per gli edifici industriali il dichiarante dovra' dimostrare di essere proprietario di un'area nell'ambito del territorio del comune.
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 24 aprile 1913
