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[1]Il termine per l'applicazione dell'addizionale, stabilito dall'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, modificata dalla legge 27 giugno 1909, n. 411, e' prorogato di 10 anni.
[2]I relativi proventi saranno destinati dal 1° gennaio 1912, oltre che agli scopi di cui al citato articolo, anche a quelli menzionati nella presente legge.
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
