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Per tutti gli atti concernenti le spese indicate nell'art. 2 della presente legge, e' data facolta' al Governo del Re di derogare alle disposizioni vigenti in materia di contabilita' e di opere pubbliche, nonche' a quelle di cui alla legge 26 luglio 1888, n. 5594, serie 3ª.
Testo in vigore dal 14 marzo 1913 al 16 dicembre 2009
