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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' autorizzata la maggiore assegnazione di L. 250.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1913-914 al 1915-916 e di L. 200.000 per il 1916-917 e successivi, in aggiunta alla spesa attualmente inscritta nello stato di previsione del Ministero della marina per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche nell'Eritrea e nella Somalia italiana. La spesa complessiva per l'esercizio delle stazioni medesime sara' inscritta, a partire dal 1914-915, nello stato di previsione del Ministero delle colonie.
[7]E' inoltre autorizzata, a partire dal 1914-915, per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche costiere della Tripolitania e della Cirenaica, l'assegnazione ordinaria di L. 200,000 da inscriversi per meta' nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina e per meta' in quello del Ministero delle colonie.
[8]Le conseguenti variazioni al bilancio per gli esercizi finanziari 1913-914 e 1914-915 saranno apportate con decreti del Ministero del tesoro.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 13 luglio 1914.
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Martini - Millo - Rubini.
[13]Visto, Il guardasigilli: Dari.
Testo in vigore dal 6 agosto 1914 al 16 dicembre 2009
