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[1]Agli effetti dell'art. 113 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795, il Ministero dell'istruzione pubblica al principio di ogni anno finanziario comunichera' ai rettori delle Universita' ed ai capi degli istituti superiori, per loro norma e perche' ne diano notizia ai direttori dei singoli gabinetti, musei, cliniche e altri istituti, l'ammontare dello dotazioni di cui possono disporre nell'anno stesso, ed entro i cui limiti dovranno mantenere le spese rispettive.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 2 luglio 1911.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]TEDESCO - CREDARO.
[6]Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.
Testo in vigore dal 19 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
