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Nella parte straordinaria del medesimo stato di previsione sono autorizzate le seguenti assegnazioni:
- a)di L. 205,817.28 a saldo del debito verso l'Amministrazione degli ospedali di Pisa per la maggiore spesa di mantenimento di quelle cliniche universitarie fino all'anno scolastico 1909-910, come da lodo arbitrale, con gl'interessi maturandi a tutto giugno 1911;
- b)di L. 27,990.87 a saldo del debito verso l'Amministrazione ospitaliera di Sassari per la maggiore spesa di mantenimento di quelle cliniche universitarie nell'anno 1909-910, come da lodo arbitrale;
- c)di L. 3538.20 a saldo del debito verso l'Amministrazione ospitaliera di Pavia per interessi legali dal 1° luglio 1910 al 13 gennaio 1911 sulle somme a suo credito di cui all'art. 1 della legge 13 luglio 1910, n. 449;
- d)di L. 5945 a saldo degli interessi dovuti sui maggiori compensi attribuiti all'impresa Maciachini dalla sentenza arbitrale 24 aprile 1910 per la esecuzione dei lavori di adattamento del palazzo ex-Botta in Pavia, e di cui nell'art. 1 della legge 13 luglio 1910, n. 449.
Testo in vigore dal 19 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
