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Le economie risultanti sul fondo assegnato dall'art. 3 della legge 19 luglio 1906, n. 390, per sussidi alle provincie danneggiate dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906, potranno, su proposta del ministro dei lavori pubblici, e con decreto del ministro del tesoro, destinarsi per concessioni di ulteriori rimborsi o sussidi, nella misura stabilita nel secondo comma dell'articolo 1 della legge stessa ai Comuni indicati nelle tabelle annessevi.

Testo in vigore dal 8 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

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