Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le somme di cui all'articolo precedente verranno stanziate in conformita' della tabella B annessa alla presente legge.
[2]L'assegnazione pel fondo di riserva di cui alla tabella A, annessa alla legge 4 aprile 1912, n. 297, resta di conseguenza ridotta di L. 1.000.000 in ciascuno degli esercizi 1913-1914 e 1914-915 e di L. 1.500.000 nell'esercizio 1915-916.
Testo in vigore dal 8 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
