Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1896 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' autorizzato lo stanziamento del fondo di lire 2,250,000 per provvedere al pagamento del decimo dovuto ai Comuni sul prodotto dell'imposta di ricchezza mobile, pel secondo semestre 1894, ai sensi dell'art. 72 del testo unico della legge 24 agosto 1877 n. 4021.
[7]Detto fondo viene assegnato alla parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero delle Finanze per l'esercizio 1895-96, e costituira' il nuovo capitolo 165 bis col titolo «Corresponsione ai comuni dell'ultima quota di decimo loro dovuto su una parte del provento netto della imposta di ricchezza mobile, pel secondo semestre 1894 (spesa d'ordine)».
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 2 luglio 1896.
[10]UMBERTO.
[11]Branca.
[12]Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
Testo in vigore dal 9 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
