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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputali hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;
[6]Articolo unico.
[7]Le provincie indicate nell'elenco che segue sono autorizzate ad eccedere con la sovraimposta ai tributi diretti per l'anno 1891 il rispettivo limite medio del triennio 1884-85-86, applicandola nell'ammontare indicato per ciascuna provincia nell'elenco medesimo.
[8]===================================================================== | | | Sovrimposta da autorizzarsi | | N. d'ordine | PROVINCIA | per l'anno 1891 | | | +----------------+---------------+ | | |Somma effettiva | Aliquota | +================+=================+================+===============+ | 1 |Ancona.... | 840,669 46| 0 63 | +----------------+-----------------+----------------+---------------+ | 2 |Palermo.... | 2,298,423 48| 0 7398 | +----------------+-----------------+----------------+---------------+ | 3 |Udine..... | 960,542 67| 0 6166 | +----------------+-----------------+----------------+---------------+
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 2 luglio 1891.
[11]UMBERTO.
[12]Nicotera.
[13]Visto, Il Guardasigilli: L. Ferraris.
Testo in vigore dal 13 luglio 1891 al 16 dicembre 2009
