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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato del Regno e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Le provincie di Caltanissetta, Chieti, Venezia, Vicenza e Potenza sono autorizzate ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1890 il rispettivo limite medio triennale 1884-85-86, applicandola nelle proporzioni seguenti:
[7]Caltanissetta nella somma di lire 1,101,240,41, corrispondente a centesimi 99,9 sopra ogni lira d'imposta principale;
[8]Chieti nella somma di lire 827,000, corrispondente a centesimi 70 sopra ogni lira d'imposta principale;
[9]Venezia nella somma di lire 1,143,400,88, corrispondente a centesimi 60 sopra ogni lira d'imposta principale;
[10]Vicenza nella somma di lire 1,129,531,12, corrispondente a centesimi 55 sopra ogni lira di imposta principale;
[11]Potenza nella somma di lire 2,036,340,60, corrispondente a centesimi 86 sopra ogni lira d'imposta principale.
[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[13]Data a Roma, addi' 5 giugno 1890.
[14]UMBERTO.
[15]Crispi.
[16]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 12 giugno 1890 al 16 dicembre 2009
