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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Le provincie di Cagliari, Chieti, Lucca, Massa Carrara e Treviso sono autorizzate ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti inscritta nei loro rispettivi bilanci 1889 il limite medio del triennio 1884.85-86 applicandola nelle proporzioni seguenti:
[7]Cagliari nella somma di L. 1,762,659,78, corrispondente a centesimi 84.1632 sopra ogni lira d'imposta principale;
[8]Chieti nella somma di Lire 797,000, pari a centesimi 68.062252257 sopra ogni lira d'imposta principale;
[9]Lucca in L 755,308, corrispondente all'aliquota 0.83074;
[10]Massa-Carrara in L. 426,870,93 che corrisponde a centesimi 91 sopra ogni lira d'imposta principale;
[11]Treviso nella somma di L. 825,413,61, pari a 0.55 sopra ogni lira d'imposta principale.
[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[13]Data a Roma, addi' 30 dicembre 1888.
[14]UMBERTO.
[15]Crispi.
[16]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 10 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
