Art. 1
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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]In aggiunta alle assegnazioni del Ministero degli Affari Esteri per l'esercizio finanziario 1884-85, sono autorizzate le maggiori spese esposte pei singoli capitoli nell'annessa tabella, cioe':
- a)Lire 336,195 90, delle quali lire 129,352 68 per spese obbligatorie d'ordine e lire 206,843 22 per spese facoltative, in aumento agli stanziamenti di competenza dell'esercizio finanziario 1884-85;
- b)Lire 1290 88 per spese facoltative, in aumento ai residui dell'esercizio del 1° semestre 1884 ed anni precedenti.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 30 giugno 1887.
[9]UMBERTO.
[10]A. Magliani.
[11]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
[12](La tabella annessa alla presente legge verra' pubblicata in un prossimo numero).
Testo in vigore dal 12 luglio 1887 al 16 dicembre 2009
