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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]In aggiunta alle assegnazioni del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti per la competenza dell'esercizio finanziario 1885-86 sono autorizzate le maggiori spese esposte pei singoli capitoli nell'annessa tabella, ed ascendenti alla complessiva somma di lire 163,609 74, delle quali:
[7]Lire 142,609 74 per spese obbligatorie e d'ordine;
[8]Lire 21,000 per spese facoltative.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 10 luglio 1887.
[11]UMBERTO.
[12]A. Magliani.
[13]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
[14](La tabella annessa alla presente legge verra' pubblicata in un prossimo numero).
Testo in vigore dal 12 luglio 1887 al 16 dicembre 2009
