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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico. In aggiunta alle assegnazioni del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1886-87, sono autorizzate le maggiori spese in L. 125,102 34 esposte per singoli capitoli nell'annessa tabella, cioe':
- a)L. 117,710 88, delle quali L. 112,810 45 per spese obbligatorie e d'ordine, e L. 4900 43 per spese facoltative, in aumento agli stanziamenti di competenza per l'esercizio finanziario 1886-87;
- b)L. 7391 46 per spese facoltative in aumento ai residui dell'esercizio 1885-86 e precedenti.
[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[7]Data a Roma, addi' 22 marzo 1888.
[8]UMBERTO.
[9]A. Magliani.
[10]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 26 marzo 1888 al 16 dicembre 2009
