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[1]Le Amministrazioni dei Consorzi di irrigazione che abbiano ottenuto un prestito dalla Cassa dei depositi e prestiti, ai termini della legge del 28 febbraio 1886, n. 3732, devono stanziare nei propri bilanci le annualita' per l'estinzione di esso e compilare i relativi ruoli.
[2]Qualora per qualsiasi motivo omettano di farlo, la Giunta provinciale amministrativa stanziera' d'ufficio la somma corrispondente nel bilancio del Consorzio, ed i relativi ruoli saranno pure d'ufficio compilati e pubblicati dal Prefetto, il quale provvedera' per la riscossione col mezzo dell'esattore consorziale, ed ove occorra, col mezzo degli esattori comunali, o di un esattore speciale, mettendo le spese occorrenti a carico del Consorzio.
Testo in vigore dal 22 maggio 1890 al 9 maggio 2025
