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[1]Per gli atti riguardanti la vendita di cui all'art. 1 sara' derogato alle norme vigenti sulla contabilita' generale dello Stato.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dei Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 26 giugno 1913.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Di San Giuliano - Tedesco - Facta.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 13 agosto 1913 al 16 dicembre 2009
