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La vendita a privata trattativa dei singoli lotti avra' luogo, previo parere unanime della Commissione provinciale di sorveglianza. Ove si tratti di un lotto il cui prezzo nell'ultimo incanto supero' le lire 8000, e quando la Commissione provinciale non sia stata unanime nel parere della vendita di un lotto a trattativa privata, non potra' procedersi all'alienazione senza deliberazione preventiva della Commissione generale di sindacato, la quale si pronunziera' dietro motivata proposta della Commissione provinciale.
Testo in vigore dal 26 maggio 1872 al 16 dicembre 2009
