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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta', della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' autorizzata la spesa straordinaria di lire 72,000 per la costruzione di una travata metallica pel ponte sul fiume Adda, sopra Grosio, nella strada nazionale num. 18 dello Stelvio, da inscriversi in uno speciale capitolo da instituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1894-95.
[7]A compenso di tale spesa e' approvata una corrispondente diminuzione sullo stanziamento del capitolo n. 22:
[8]« Lavori per ristabilire il transito, cioe': sgombro di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene; e per riparare e garantire da danni le strade ed i ponti nazionali», dello stato di previsione suddetto.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 19 luglio 1894.
[11]UMBERTO.
[12]SIDNEY SONNINO. G. SARACCO.
[13]Visto, Il Guardasigilli: V. CALENDA DI TAVANI.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
