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[1]VITTORIO EMANUELE II
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Sono autorizzate le spese straordinarie occorrenti, nella complessiva somma di lire ottocentosettemila e duecento, per la costruzione delle opere stradali indicate nel Quadro annesso alla presente Legge, le quali spese verranno iscritte in appositi e separati capitoli dei bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici per gli anni 1873 e 4874.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[9]Dato a Torino addi' 23 giugno 1873.
[10]VITTORIO EMANUELE
[11]Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.
[12]G. Devincenzi. Quintino Sella.
Testo in vigore dal 3 luglio 1873 al 16 dicembre 2009
