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[1]Nei bilanci attivi dello Stato saranno inscritte le quote di rimborso spettanti alle provincie ed agli altri interessati chiamati a contribuire alle spese per le opere idrauliche di seconda categoria.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data al R. Castello di Sant'Anna, addi' 3 luglio 1875.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]M. Minghetti. S. Spaventa.
Testo in vigore dal 19 luglio 1875 al 16 dicembre 2009
