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Il Governo del Re dovra', per decreto Reale da pubblicarsi fra sei mesi dalla promulgazione di questa legge, proibire con speciale regolamento nei comuni di Casamicciola, Lacco Ameno, Forio, Barano e Serrara-Fontana, i sistemi di costruzione che riconosca pericolosi; e potra' per la stessa causa vietare l'edificazione in determinate zone.
Testo in vigore dal 10 marzo 1884 al 16 dicembre 2009
