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[1]E' data facolta' al Governo del Re di prorogare il termine utile per la denunzia delle successioni, e di convenire coi comuni danneggiati nuovi canoni di abbonamento per il dazio di consumo per gli anni 1884-85, e di condonare ai comuni danneggiati le rate non pagate del canone sul dazio di consumo corrispondente al secondo semestre del 1883.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 2 marzo 1884.
[4]UMBERTO.
[5]Depretis. A. Magliani. Genala.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Savelli.
Testo in vigore dal 10 marzo 1884 al 16 dicembre 2009
