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[1]Fra un mese dalla pubblicazione della presente legge, i Consigli comunali faranno, in duplice originale, l'elenco dei contribuenti danneggiati, in relazione a ciascuna imposta.
[2]Uno degli originali dell'elenco sara' immediatamente trasmesso al prefetto per mezzo dell'agente delle imposte, il quale dovra' indicarvi le quote d'imposta alle quali si debba applicare la sospensione.
[3]Il prefetto, sentito l'intendente di finanza, decretera' la sospensione delle dette rate d'imposta a favore dei contribuenti inscritti nell'elenco; e ordinera' in conseguenza lo sgravio provvisorio a favore dell'esattore e del ricevitore provinciale.
[4]L'elenco sara' pubblicato e depositato nella segreteria del Comune per un mese, durante il quale i contribuenti danneggiati che non vi fossero compresi, potranno reclamare al prefetto per essere ammessi al beneficio della sospensione.
[5]Risoluti i reclami, il prefetto ordinera', dove occorra, la sospensione con decreto suppletivo nel modo sopraindicato.
[6]Contro la decisione del prefetto non e' ammesso ulteriore ricorso.
Testo in vigore dal 10 marzo 1884 al 16 dicembre 2009
